Art. 24.
(Disposizioni in materia di previdenza pensionistica complementare).

      1. Al fine di promuovere l'adesione dei lavoratori subordinati ai fondi pensione, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

      «4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di adesione ai fondi pensione, definendo procedure di silenzio-assenso alla partecipazione ai fondi, che in ogni caso prevedano un termine non inferiore a tre mesi per la manifestazione del rifiuto di aderire e che tengano altresì ferma la preventiva informazione degli aderenti, come richiesta in attuazione del comma 4 dell'articolo 4»;

          b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasferimento della posizione individuale comporta anche la prosecuzione dell'obbligo di accantonamento del TFR, nella misura stabilita dalle fonti istitutive di cui all'articolo 8, comma 2, a favore del fondo pensione di destinazione»;

 

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          c) il primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 10 è sostituito dai seguenti: «Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di tre anni di permanenza presso il fondo da cui l'iscritto si intende trasferire. Il trasferimento non può aver luogo, comunque, prima che siano decorsi tre anni dalla data del primo provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 2, lettera f). Il trasferimento della posizione individuale comporta anche la prosecuzione dell'obbligo di accantonamento annuale del TFR, nella misura stabilita dalle fonti istitutive di cui all'articolo 8, comma 2, a favore del fondo pensione di destinazione».

      2. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare da parte della pubblica amministrazione come quota del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è definita in sede contrattuale. Il comma 18 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.
      3. Le quote di trattamento di fine rapporto destinate alle forme pensionistiche complementari dei pubblici dipendenti sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, e successive modificazioni.
      4. La quota di trattamento di fine rapporto che i pubblici dipendenti possono destinare ai fondi pensione, prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, e successive modificazioni, può essere elevata, in sede contrattuale, fino al 6,91 per cento.

 

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